La donna che resta nella casa dove ha vissuto in affitto con il suo convivente, dopo che questo è andato via e ha disdetto il contratto, non è punibile per invasione di edificio.
Il reato non si configura nemmeno nel caso in cui non venga più versato il canone di locazione.
Lo ha chiarito la seconda sezione penale della Cassazione secondo la quale la condotta tipica del reato di invasione di edifici consiste nell’introduzione dall’esterno in un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione.
L’articolo 633 del codice penale, infatti, non è posto a tutela di un diritto ma di una situazione di fatto tra il soggetto e la cosa, per cui tutte le volte in cui il soggetto sia entrato legittimamente in possesso del bene deve escludersi la sussistenza del reato, ancorché prosegua nell’occupazione senza versare più il canone e contro la sopraggiunta volontà contraria dell’avente diritto.
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