L’art. 13 della direttiva Transparency prescrive che gli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti al capitale di emittenti quotati si applichino, oltre che alle partecipazioni effettive, anche alla detenzione da parte di una persona fisica o giuridica di strumenti finanziari che conferiscono il diritto di acquisire azioni di un emittente, già emesse, che conferiscono diritti di voto (partecipazioni
potenziali in acquisto con consegna fisica del sottostante).
Già nel 2009 la Commissione ha approvato, tra l’altro, le modifiche al Re in tema di disciplina della trasparenza degli assetti proprietari, in attuazione del decreto di recepimento della direttiva Transparency.
L’attuale norma regolamentare adottata in materia di trasparenza della detenzione di strumenti
derivati (art. 119 del Re) ricalca, con talune differenze, l’ambito applicativo della trasparenza
previsto dalla direttiva Transparency.
In particolare, la norma italiana è analoga a quella comunitaria per quanto riguarda la tipologia di
strumenti derivati oggetto della trasparenza, che sono definiti “strumenti finanziari che, in virtù di un accordo giuridicamente vincolante, attribuiscono al titolare, su iniziativa esclusiva dello stesso, il diritto incondizionato di acquistare, tramite consegna fisica, le azioni sottostanti, ovvero la discrezionalità di acquistare, tramite consegna fisica, le azioni sottostanti”.
La Consob ha ritenuto opportuno, anche in considerazione dell’evoluzione del dibattito a livello europeo ed all’evoluzione normativa in materia di trasparenza della detenzione di posizioni in derivati cash-settled, avviare un confronto con il mercato sulla possibile estensione degli obblighi informativi sulla trasparenza proprietaria esistenti anche alla detenzione di tali strumenti.
A questo fine è’ stato pertanto pubblicato, a fine 2009, un Position Paper nel quale sono state richieste al mercato osservazioni in ordine a diverse opzioni.
Nel testo ora sottoposto alla consultazione del mercato si riportano le considerazioni della Consob in merito alle risposte pervenute e vengono esposte alcune proposte di regolamentazione della trasparenza delle partecipazioni potenziali cash-settled, in attuazione dell’art. 120, comma 4 lett. d-ter del Tuf.
In particolare, nel documento di consultazione vengono esaminate tre ipotesi regolamentari per estendere la trasparenza proprietaria anche agli strumenti derivati cash-settled.
Le tre opzioni, corredate dell’analisi costi benefici, sono le seguenti:
1. l’introduzione di un nuovo terzo basket, in aggiunta a quelli attualmente esistenti [il primo relativo partecipazioni effettive (art. 117 del Re) e il secondo concernente, come detto, le partecipazioni potenziali physical-settled (art.119 del Re)], che includa le partecipazioni potenziali regolate in contanti, con comunicazioni obbligatorie a partire dalla soglia 10%;
2. il mantenimento, anche per tale opzione, del modello di comunicazioni oggi in vigore, prevedendo, in aggiunta, l’introduzione di un obbligo di comunicazione aggregato (“interesse economico complessivo”) che includa tutte le partecipazione effettive e quelle potenziali anche cash-settled, che complessivamente superino la soglia del 10% (con successive soglie del 20%, 30% e 50%);
3. l’ampliamento del regime di trasparenza corrente ai derivati cash-settled attraverso il mantenimento dell’attuale basket relativo alle partecipazioni effettive e l’estensione del secondo includendovi tutte le partecipazioni potenziali indipendentemente dalle modalità di settlement.
Alla luce delle considerazioni e dell’analisi costi-benefici rappresentate nel documento, la Consob ha manifestato la preferenza per la seconda opzione ed è stata, pertanto, sviluppata la relativa proposta di modifica regolamentare.
Infine, è sottoposta a consultazione anche la proposta, maturata sulla base dell’esperienza empirica e dell’analisi comparata, di eliminare l’obbligo di comunicazione delle partecipazioni potenziali in vendita.
Il documento in consultazione è disponibile sul sito www.consob.it.
Le osservazioni dovranno pervenire entro il 6 giugno 2011. Come di consueto, i commenti inviati saranno resi pubblici, salvo espressa richiesta di non divulgarli.
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