Nessun risarcimento, né tantomeno la restituzione del capitale perduto, a seguito della vendita di Cirio bond da parte di una finanziaria se l’acquirente era informato della rischiosità dell’investimento.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza 2065/2012, rigettando il ricorso di un risparmiatore che, all’opposto, in primo grado aveva ottenuto la restituzione delle somme investite (ma non il risarcimento), ma che poi aveva perso in Appello.
Secondo la Corte territoriale di Milano, le cui conclusioni sono state recepite dalla Cassazione, infatti, vi è la prova della consegna al ricorrente del documento sui rischi generali dell’investimento, punto non contestato dalla difesa del risparmiatore. Non solo, l’investitore aveva in portafoglio altri “prodotti di rischiosità analoga (se non superiore) a quelli Cirio bond, circostanza questa sintomatica della propensione al rischio del ricorrente il quale, anziché essere inesperto, aveva in precedenza già acquistato prodotti finanziari niente affatto privi di rischi”.
Per i giudici inoltre “il fatto che l’acquisto dei titoli non sia avvenuto per iniziativa dell’offerente, ma a seguito di un precedente accordo di carattere generale fra l’investitore e il soggetto delegato per la definizione negoziale, comporta che nella specie sia ravvisabile una ipotesi di negoziazione, così come ritenuto dalla Corte di appello, e non una ipotesi di collocamento, come sostenuto dal ricorrente”.
Una distinzione importante a cui segue un diverso regime di tutele per il risparmiatore, soprattutto con riguardo al diritto di recesso.
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