30-01-2012

DIRITTO - Il principio delle Sezioni Unite in tema di termini e scadenze in giorni festivi

Corte di Cassazione, sezioni unite penali, sentenza 10 gennaio 2012, n. 155
 

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Il principio delle Sezioni Unite in tema di termini e scadenze in giorni festivi:

 

a) la regola per cui il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo, posta dall’art. 172, comma 3, cod. proc. pen., si applica anche agli atti e ai provvedimenti del giudice, e si riferisce perciò anche al termine per la redazione della sentenza;

 

b) nei casi in cui, come nell’art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., è previsto che il termine assegnato per il compimento di una attività processuale decorra dalla scadenza del termine assegnato per altra attività processuale, la proroga di diritto del giorno festivo in cui il precedente termine venga a cadere al primo giorno successivo non festivo, determina lo spostamento altresì della decorrenza del termine successivo con esso coincidente;

 

c) tale situazione, tuttavia, non si verifica ove ricorrano cause di sospensione quale quella prevista per il periodo feriale che, diversamente operando per i due termini, comportino una discontinuità in base al calendario comune tra il giorno in cui il primo termine scade e il giorno da cui deve invece calcolarsi l’inizio del secondo. Le Sezioni Unite hanno inoltre statuito che il diniego di termini a difesa o la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall’art. 108, comma primo, cod. proc. pen., non può dare luogo ad alcuna nullità quando l’esercizio effettivo del diritto alla difesa tecnica o di altri diritti fondamentali dell’imputato non abbia subito, in assoluto, alcuna lesione o menomazione.

 

Corte di Cassazione, Sezione 2 penale - Sentenza 11 giugno 2008, n. 23694

Termini processuali - Sospensione nel periodo feriale - Sentenza depositata nel periodo feriale - Impugnazione - "Dies a quo" - Fattispecie.

 


In tema di impugnazione, il "dies a quo" per proporre gravame contro la sentenza depositata durante il periodo feriale comincia a decorrere dalla fine di esso e dunque dal 16 settembre. (Nella fattispecie, la Corte ha peraltro precisato che l'eventualità che il 16 settembre cada di domenica è ininfluente posto che la disciplina di cui all'art. 172 cod. proc. pen. non si applica, essendo essa riservata al termine di scadenza stabilito in giorni e non a quello di decorrenza).
 

 

Corte di Cassazione, penale  - Sentenza 14 marzo 2007, n. 10863

Procedimento penale - Termini processuali - Applicabilità della regola di cui all'art. 172 c.p.p. al termine di cui all'art. 294 c.p.p. - Criteri di computo

 

Il termine di cinque giorni previsto dall'art. 294 c.p.p. comma 1, non attiene alla durata della custodia cautelare, ma all'attività del giudice e si atteggia, perciò, come un normale termine processuale al quale si applica la regola generale dell'art. 172 c.p.p., comma 4, secondo la quale non si computa il giorno iniziale di decorrenza, e cioè il giorno in cui è iniziata l'esecuzione della custodia. Ne consegue che quando il quinto giorno dalla privazione della libertà cade in un giorno festivo, l'interrogatorio dell'indagato in stato di custodia cautelare può legittimamente svolgersi nel giorno successivo non festivo, essendo in tale ipotesi applicabile la regola generale di cui all'art. 172 c.p.p. commi 3 e 4, secondo cui non si computano l'ora ed il giorno in cui è iniziata la decorrenza del termine il quale, se stabilito a giorni e scadente in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo; ribadendosi che né l'art. 294 c.p.p. che fissa il termine di cinque giorni per il suddetto incombente apporta alla disciplina deroghe di sorta, le quali in ogni caso, secondo il disposto dell'art. 172 c.p.p. comma 4, potrebbero riguardare esclusivamente i criteri di individuazione del momento iniziale della decorrenza, e non quello finale.

 

Corte di Cassazione, Sezione 6 penale - Sentenza 1 luglio 2003, n. 28290

Termini processuali in materia penale - Computo - Proroga - Scadenza in giorno festivo

 

 

In tema di riesame di un sequestro preventivo, la proroga di diritto del termine scadente nel giorno festivo al successivo giorno non festivo prevista dall'art. 172, terzo comma, c.p.p. non si applica anche nell'ipotesi in cui il giorno festivo non sia quello in cui il termine viene a scadere.

 

Corte di Cassazione, Sezione 2 penale - Sentenza 21 novembre 1997, n. 5699

Misure cautelari personali - Procedimento di riesame - Individuazione del termine finale


In tema di procedimento di riesame, la natura perentoria del termine di dieci giorni entro il quale il tribunale del riesame deve emettere la propria decisione non influenza il metodo di calcolo del decorrere del termine, il quale segue le regole generali, cui il legislatore non ha inte derogare; ne deriva che il termine di dieci giorni <<dalla ricezione degli atti fissato dall'art. 309, nono comma, cod. proc. pen. per la decisione sulla richiesta di riesame deve essere calcolato tenendo conto della regola della proroga per l'ipotesi di scadenza in giorno festivo nonché di quella del non computo del giorno iniziale (art. 172, terzo e quarto comma cod.  proc. pen.). 

 

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