18-01-2012

DIRITTO - Cartella di pagamento inefficace se la società si cancella dal registro imprese

Francesco Di Pretoro, avvocato
 
 

Ordinanza Corte di Cassazione, Sez. trib., 03.11.2011, n. 22863
(Presidente Merone, Relatore Terrusi)


Iva - Cartella di pagamento - Cancellazione di società - Legittimazione

 

La massima - In tema di società di capitali, a far data dal 01.01.2004, la cancellazione dal registro delle imprese determina l’immediata estinzione della società indipendentemente dall’esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo (…) da ciò istituendosi una comunione fra i soci in ordine ai beni residuati dalla liquidazione ovvero sopravvenuti alla cancellazione (…). Connaturato all’effetto estintivo, il venir meno, altresì, del potere di rappresentanza dell’ente estinto in capo al liquidatore, come pure la successione dei soci alla società ai fini dell’esercizio, nei limiti e alle condizioni dalla legge stabilite (art. 2495, comma 2, cod. civ.), delle azioni dei creditori insoddisfatti (nella specie l’amministrazione erariale), e ferma restando l’eventuale responsabilità del liquidatore ove il mancato pagamento sia dipeso da colpa o, a fortiori, da dolo (massima non ufficiale a cura di F. Di Pretoro).

 


A far data dall’entrata in vigore dell’art. 4 D.Lgs. 17.01.2003, n. 6 (che ha innovato l’art. 2495, comma 2, cod. civ. attribuendo efficacia costitutiva alla cancellazione della società dal registro delle imprese a partire dal 01.01.2004), la cancellazione dal registro delle imprese determina, fermo restando la responsabilità in capo al liquidatore nel caso in cui il mancato pagamento sia dipeso da colpa o dolo, l’immediata estinzione della società, indipendentemente dai rapporti giuridici facenti capo ad essa, anche in presenza di debiti insoddisfatti o di rapporti non definiti, determinandosi per l’effetto una comunione fra i soci in ordine ai beni residuati dalla liquidazione ovvero sopravvenuti alla cancellazione.
A stabilirlo la Corte di Cassazione con ordinanza n. 22863 depositata il 03.11.2011, dichiarando improcedibile il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate e al tempo stesso cassando senza rinvio ex art. 382, comma 3, cod. proc. civ., la sentenza emessa dalla Ctr di Roma, Sezione staccata di Latina, richiamando un precedente autorevole orientamento espresso dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 22.02.2010 n. 4060), in base al quale in riferimento alle società cancellate in epoca anteriore al 01.01.2004 l’estinzione opera solo a partire dal 01.01.2004.
Nei casi in cui la pretesa creditoria vantata dall’amministrazione finanziaria e consacrata in una cartella di pagamento sia fatta valere contro un soggetto passivo già estinto, si verifica pertanto, un difetto di legittimatio ad causam che inibisce in radice ogni ulteriore prosecuzione dell’azione con la conseguenza che, anche in presenza di debiti insoddisfatti o di rapporti non definiti si determina l’estinzione irreversibile del soggetto passivo dell’obbligazione, circostanza che in sede di contenzioso, rappresenta vizio insanabile che deve condurre ad una pronuncia di declaratoria del merito determinandosi per l’effetto cessata materia del contendere.
È dunque priva di efficacia (pertanto giuridicamente irrilevante) la cartella di pagamento nei confronti di una società estinta in quanto cancellata dal registro delle imprese.
L’effetto estintivo che si verifica in capo alla società comporta altresì, il venir meno, in capo al liquidatore, del potere di rappresentanza dell’ente estinto, come pure la successione dei soci alla società ai fini dell’esercizio, nei limiti e condizioni di cui all’art. 2495, comma 2, cod. civ., delle azioni dei creditori insoddisfatti e nella specie dell’amministrazione erariale.

 


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