16-09-2011

CONSOB - Modifiche in tema di trasparenza al regolamento emittenti

La Commissione ha approvato alcune modifiche al regolamento emittenti (Re) in materia di:
 
1) trasparenza delle partecipazioni potenziali con regolamento in contanti (cash settled) in attuazione dell’art. 120, comma 4, lettera d-ter del Tuf;
 
2) patti parasociali di cui al modello 122, che viene abrogato;
 
3) assetti proprietari, con la rielaborazione dei modelli 120A e 120B di cui all’allegato 4 al Re.
 
Le modifiche sono state deliberate a seguito della consultazione dei partecipanti al mercato (v. “Consob Informa” n.19/2011), conclusasi il 6 giugno scorso.
 
Le modifiche al Re in materia di trasparenza dei derivati con regolamento in contanti sono finalizzate a rendere più completa la rappresentazione delle partecipazioni potenziali complessive esistenti su un determinato emittente.
 
La necessità di ampliare il sistema di trasparenza proprietaria per tenere conto di quelle partecipazioni potenziali che, se pur in presenza di una clausola di regolamento in contanti, possono comunque essere trasformate facilmente in partecipazioni effettive era stata già segnalata nel position paper pubblicato dalla Consob nell’ottobre del 2009 (v. “Consob Informa” n. 40/2009).
 
Al fine di ridurre al minimo i costi in capo agli operatori e di fornire agli investitori alcune informazioni a carattere aggregato che forniscano un quadro il più possibile fedele dei potenziali azionisti, l’attuale regime di trasparenza proprietaria è stato integrato, senza però modificarne l’impianto di fondo.
 
Resta ferma la comunicazione disaggregata già in vigore rispettivamente per le partecipazioni effettive e per quelle potenziali con consegna fisica (physical–settled), senza obbligo di comunicazione separata per le potenziali con regolamento in contanti.
 
Tuttavia gli obblighi attuali sono stati affiancati da un terzo basket, che fornisce un’indicazione dell’interesse economico complessivo (ovvero di tutte le partecipazioni effettive e tutte le potenziali, indipendentemente dalle modalità di regolamento) al superamento di soglie di particolare rilevanza.
 
 A tal fine è stato introdotto l’obbligo di una comunicazione aggregata per partecipazioni, anche potenziali e indipendentemente dalle modalità di regolamento (settlement), che complessivamente superino soglie sufficientemente elevate (10% – 20% – 30% – 50%).
 
Tenuto conto dell’incremento dei costi derivante da tale innovazione e della necessità di uniformare progressivamente il sistema regolamentare a quello comunitario, sono stati eliminati gli obblighi di comunicazione
delle posizioni in vendita ed è stata elevata al 5% la soglia iniziale per l’obbligo di comunicare le partecipazioni potenziali con consegna fisica, originariamente prevista al 2%.
 
Si è al contempo proceduto a:
 
• affinare il sistema di esenzioni;
 
• prevedere che le comunicazioni relative al suddetto terzo basket “aggregato” scattino soltanto laddove si superi una percentuale minima (2%) di derivati regolati in contanti.
 
Con riferimento alle posizioni lunghe detenute sono state introdotte (art. 119-bis, comma 9, Re) le seguenti esenzioni:
 
i) possibilità di non comunicare le suddette posizioni lunghe detenute a copertura di posizioni dei clienti (c.d. “client serving exemption”) per i soli intermediari abilitati;
 
ii) possibilità di non comunicare le posizioni lunghe detenute nello svolgimento della funzione di market maker, sia sui mercati regolamentati sia Otc;
 
iii) possibilità di non comunicare le posizioni lunghe detenute per gli strumenti derivati riferiti all’andamento di indici azionari ovvero strumenti ad essi assimilati, purché via sia un livello minimo di diversificazione e un equilibrato livello di concentrazione.
 
In merito al calcolo della partecipazione sottostante al derivato, è stata introdotta una norma (nuovo comma 7 dell’art. 119) tesa ad esplicitare la scelta regolamentare di considerare il valore nozionale previsto dallo strumento finanziario.
 
Inoltre, al fine di non duplicare le comunicazioni in relazione alla medesima partecipazione detenuta, è stato inserito il comma 9 dell’art. 119 che prevede che la notifica relativa alla posizione lunga complessiva detenuta non debba essere effettuata qualora, in relazione alla stessa partecipazione, sia stata effettuata una comunicazione di partecipazione effettiva (azioni) o potenziale (azioni sottostanti a strumenti derivati physical - settled) e non si detengano altre posizioni lunghe.
 
I nuovi obblighi di trasparenza sulle posizioni in derivati con regolamento in contanti entreranno in vigore 30 giorni dopo la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
Al fine di disporre di un quadro aggiornato delle posizioni lunghe già esistenti, è stata introdotta una norma che dispone l’obbligo, entro 5 giorni di mercato aperto dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni, di comunicare le posizioni lunghe complessive detenute a tale data, ove le stesse non siano già state rese note ai sensi dell’art. 117 del Re (partecipazione effettiva in azioni) o 119, comma 1, del Re (partecipazioni potenziali con regolamento fisico).
 
Le altre modifiche al Re concernono il modello di comunicazione delle partecipazioni rilevanti (120A) e le istruzioni per la relativa compilazione di cui all’allegato 4 del Re, rielaborato a seguito delle modifiche adottate con delibera n. 16850 del 1° aprile 2009 (cfr. “Consob Informa n.14/2009”), al fine di recepire la direttiva transparency.
 
Le modifiche più rilevanti apportate a tale modello sono conseguenti:
 
• ai nuovi titoli di possesso inseriti nel Re;
 
• al nuovo obbligo informativo di comunicare la partecipazione detenuta, una volta superata una 
  soglia di rilevanza, anche su base “classe per classe”;
 
•ai nuovi criteri di aggregazione delle partecipazioni gestite, essendo stato introdotto un doppio
  criterio di calcolo (e di aggregazione) secondo che sia il gestore ad esercitare il diritto di voto 
  inerente alle partecipazioni gestite indipendentemente dalla capogruppo ovvero sia quest’ultima ad
  impartire istruzioni specifiche;
 
• all ’inserimento del nuovo “tracciato record” per la comunicazione in formato elettronico.
 
Il nuovo modello 120A dovrà essere utilizzato dal 1° dicembre 2011.

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