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CO.N.A.P.A.
 

ALLEGATO "G" ALL'ATTO REP. N. 139029/28378 DEL 12 NOVEMBRE 2004
 
Statuto 
 
 

ART. 1 DENOMINAZIONE DURATA SEDE

Tra le Associazioni di Piccoli Azionisti è costituita l'Associazione denominata "Coordinamento Nazionale delle Associazioni dei Piccoli Azionisti — CO.N.A.P.A." con durata illimitata e sede nel Comune di Roma. L'Associazione democratica ed indipendente, non ha fini di lucro. Persegue finalità mutualistiche tra i propri aderenti. 
 
ART. 2 SCOPO  
Lo scopo dell'Associazione è quello di consentire alle Associazioni aderenti un'attiva e cosciente artecipazione alla vita sociale delle Aziende, in sintonia con gli interessi di cui gli associati sono portatori quali rappresentanti dei Piccoli Azionisti di riferimento. A tal fine l'Associazione promuoverà tutte le iniziative ritenute utili a fornire ai propri aderenti il necessario supporto  nformativo, organizzativo e legale per l'esercizio dei propri diritti, esprimendo altresì pareri sui più rilevanti argomenti societari e di gestione delle aziende. 
 
L'accordo di Associazione non prevede il conferimento di poteri né l'obbligo degli associati di uniformare il loro comportamento, in sede societaria, alle deliberazioni degli organi associativi, i qualiassumono una funzionedi guida e di orientamento. In tale prospettazione di massima, la finalità primaria del Coordinamento è quella di concertare eventuali iniziative comuni delle Organizzazioni/Associazioni aderenti, e di rappresentare unitariamente le istanze delle stesse. 
Il Coordinamento raccoglie e stimola proposte e temi di discussione concernenti gli interessi e la tutela dei Piccoli Azionisti di società quotate.      
 
II Coordinamento può anche farsi interprete e portatore delle istanze e degli interessi
i della categoria dei Piccoli Azionisti, sia presso le istituzioni che presso la stampa e gli operatori finanziari.
Le Associazioni aderenti possono delegare il Coordinamento di rappresentarle in qualsiasi sede.
L'Associazione avrà inoltre la facoltà di:
 
a)     organizzare convegni, mostre, dibattiti ed ogni iniziativa culturale e di informazione direttamente o indirettamente attinenti all'attività proprie e delle Associazioni partecipanti e più in generale del settore finanziario;
 
b)     dare incarichi di consulenza ad esperti in materie legali, economiche, fiscali e del settore finanziario in genere su questioni di particolare interesse per gli associati.
 
c)     fornire, per quanto possibile, periodicamente agli associati informazioni sulla vita e gestione societaria;
 
d)     svolgere occasionalmente attività commerciale purché in modo rigorosamente strumentale al raggiungimento  dello scopo associativo.
 
ART. 3 ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI
Possono partecipare all'Associazione, oltre ai soci fondatori, tutte le Associazioni di
Piccoli Azionisti che abbiano tutti i seguenti requisiti:
 
a)     costituite con atto pubblico o atto privato registrato;
 
b)     abbiano ottemperato agli obblighi di dichiarazione di cui al DLGS 24.02.1998 n. 58;
 
c)      abbiano raccolto (deleghe di voto) di cui all'art. 141 del DLGS del 24.02.1998 n. 58 i per l'Assemblea Ordinaria o Straordinaria della Società di riferimento almeno una volta negli ultimi tre anni (anni solari escluso  
l'anno corrente).
 
Potranno inoltre chiedere di partecipare all'Associazione, senza diritto di voto, le Associazioni di Piccoli Azionisti che pur non avendo ottemperato ai punti a), b), c), dichiareranno di voler conseguire tutti gli scopi di cui all'art. 2 del presente atto e  alla normalizzazione della propria posizione formale alla Consob e all'Azienda di riferimento.
 
L’ammissione si intende perfezionata con la comunicazione dell'avvenuto accoglimento della domanda e con l'acquisizione della quota associativa che sarà di volta in volta stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
 
La prima quota di adesione necessaria per le spese relative alla costituzione formale dell'Associazione è stabilita in Euro 300,00   per ciascuna Associazione fondatrice.
 
ART. 4 - PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIAZIONE PARTECIPANTE 
La qualità di Associazione partecipante si perde automaticamente con il venir meno dei requisiti di ammissione, si perde altresì per esclusione e per recesso.    
L'esclusione può essere comminata solo per gravi inadempienze e deve essere deliberata dai due terzi del Consiglio di Amministrazione.
 
ART. 5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE — ASSEMBLEA DEI DELEGATI.
Sono organi dell'Associazione: 
 
l'Assemblea dei delegati;
il Consiglio di Amministrazione.
 
L'assemblea dei delegati è costituita da due membri delegati di ciascuna Associazione partecipante al CONAPA che durano in carica per il periodo di designazione che non può essere maggiore di quattro anni.    Essa deve essere convocata almeno una volta all'anno e delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto (vedi art. 3) qualunque sia il numero dei partecipanti.
 
Ogni delegato ha diritto ad un voto e può rappresentare un (1) altro delegato mediante delega scritta.
 
L'Assemblea delibera sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina degli amministratori, sul bilancio consuntivo, sullo scioglimento dell'Associazione e su tutto quanto viene sottoposto alla sua attenzione. 
 
ART. 6 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. 
 
II Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di TRE ad un massimo di SETTE amministratori, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Limitatamente al primo mandato il Consiglio di Amministrazione sarà costituito dai soci fondatori.
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione salvo per quanto attiene allo scioglimento dell'Associazione.        
  
Le adunanze vengono convocate senza formalità dal Presidente o, dalla maggioranza dei suoi componenti, che devono tuttavia accertarsi che l'invito sia pervenuto e che il preavviso sia ragionevole, in relazione alle questioni da trattarsi.   
In particolare sarà in facoltà del Consiglio:    
   
a)     redigere i regolamenti attuativi ed elettorali relativi al presente statuto;       
   
b)     istituire sotto la propria responsabilità ed a sua discrezione nuovi organi delegati, consultivi di controllo o di altra natura, uffici amministrativi e di segreteria nominando i relativi componenti;
 
d)     determinare la quota di ammissione nell'Associazione e la quota annuale;    
 
c)     convocare l'assemblea ogni qualvolta lo ritenga opportuno.         

Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con la presenza della metà più uno degli amministratori in carica ed a maggioranza dei presenti. 
 
ART. 7 PRESIDENTE VICE PRESIDENTE. 
 
Il Consiglio di Amministrazione sceglie fra i propri membri il Presidente e due vice Presidenti, qualora non nominati dall'Assemblea.
Il Presidente, o in sua assenza il vice Presidente più anziano, o in caso di assenza di entrambi l'altro vice Presidente, rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, cura la convocazione delle riunioni del Consiglio e l'esecuzione delle delibere del Consiglio e dell'Assemblea.
Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione salvo ratifica di quest'ultimo. 
 
ART. 8 - RIMBORSO DELLE SPESE 
Tutte le cariche degli organi dell'Associazione sono gratuite salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute nei limiti di quanto stabilito dal Consiglio. Ù
 
ART. 9 CONTROVERSIE

Tutte le divergenze che dovessero insorgere tra gli aderenti all'Associazione e gli organi direttivi dell'interpretazione ed esecuzione del presente contratto associativo saranno risolte in via irrituale secondo equità da un Collegio Arbitrale composto da tanti membri quante sono le parti in lite, ciascuna delle quali nominerà il proprio arbitro; gli arbitri cosi eletti nomineranno di comune accordo un altro arbitro che fungerà da Presidente.
 
In caso di disaccordo su tale nomina provvederà il Presidente del Tribunale dove ha sede l'Associazione su iniziativa della parte più diligente.
 
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge.

F.TO GUIDO ANTOLINI
F.TO FRANCO DI GRAZIA       
F.TO AGOSTINO CASSARA'    
F.TO PAIARDI GIAMPAOLO    
F.TO ANTONIO SPINELLI
F.TO FRANCO VECCHI