29-04-2009

*NOTA A VERBALE DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLI AZIONISTI ACEA SPA



APPELLO AL VOTO (approvato dall’Assemblea degli azionisti di Acea SpA)
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"I bonus milionari vadano ai terremotati dell’Abruzzo"


Alla vigilia dell’Assemblea degli azionisti l’APA-Acea lancia un appello agli azionisti rilevanti Suez-GdF, Caltagirone e Pictet funds.

"La crisi globale e le difficoltà create dalle catastrofi naturali esigono che l’Assemblea dei Soci di Acea SpA bocci la concessione di 7 milioni di euro all’ex-ad Andrea Mangoni e ai 2 dirigenti dimessisi con lui dai loro incarichi pari a 7 milioni di euro".

"I 14 miliardi di vecchie lire –ha dichiarato il presidente dell’APA Franco Di Grazia-
vengano destinati ai terremotati dell’Abruzzo ovvero ad alleviare le pene dei più poveri".

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Relativamente ai “Superbonus” è necessario premettere che esso non è un istituto disciplinato autonomamente, per cui va inquadrato tra i compensi dati agli amministratori e ai dipendenti. Deve pertanto trovare fonte e giustificazione o in un valido patto contrattuale o in valido deliberato degli organi societari competenti a norma di legge e di statuto.
L’articolo 2389 del codice civile disciplina i compensi degli amministratori stabilendo che questi vengono determinati all'atto della nomina o dall'assemblea. Il terzo comma inoltre dispone che: “la rimunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche”. Sembrerebbe, dunque, che, allorquando lo statuto prevede che l’assemblea stabilisca il compenso globale dell’organo amministrativo, non sia consentito al consiglio d’amministrazione di stabilire liberamente il compenso dei consiglieri investiti di particolari funzioni, ma debba comunque farlo nell’ambito del compenso globale deciso dall’assemblea.

Considerato che lo statuto dell’ACEA all’art. 21 prevede che: “al Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute dai suoi membri per ragione del loro ufficio, un compenso annuo la cui entità, fissata dall’Assemblea, resta valida anche per gli esercizi successivi, sino a diversa determinazione da parte di quest’ultima. Il Consiglio di Amministrazione stabilirà come ripartire il compenso di cui al comma precedente, salvo che al riguardo abbia già provveduto l’Assemblea”, sembrerebbe applicabile la limitazione di cui al terzo comma dell’art. 2389 c.c..

Va anche tenuto presente che con la sentenza n.21933 del 29/08/2008 la suprema Corte di Cassazione ha affermato la necessità della esplicita delibera assembleare di determinazione dei compensi degli amministratori, negando che tale delibera possa considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio contenente la relativa voce. La Corte ha sostenuto la nullità degli atti di autodeterminazione dei compensi da parte degli amministratori qualora avvengano in violazione dell'articolo 2389 del Codice civile. Tale norma è infatti ritenuta imperativa e inderogabile in ossequio al principio di pubblico interesse al regolare svolgimento delle attività imprenditoriali, commerciali e industriali del Paese. L'approvazione dei compensi degli amministratori contestualmente al bilancio è legittima solamente nel solo caso in cui sia provato che l'assemblea vi abbia provveduto in maniera espressa dopo aver approvato il bilancio.
Quanto invece alla rinuncia all’azione di responsabilità la giurisprudenza ha chiarito che la delibera assembleare con la quale una società rinuncia all'azione di responsabilità verso gli amministratori, per essere valida ed efficace, deve riferirsi ad episodi specifici, resi noti all'assemblea dei soci e valutati dalla medesima (Tribunale Milano, 24 settembre 2003), serve quindi la specifica e concreta determinazione degli episodi di amministrazione integranti l'eventuale pretesa risarcitoria. Né è plausibile una rinuncia anteriore all'emersione dei fatti di "mala gestio" (Tribunale Milano, 10 febbraio 2000).

Bisogna poi ricordare che la delibera di autorizzazione alla rinuncia o transazione, come precisa il 5° co. dell’art. 2393 c.c., confermando la precedente disciplina, deve essere «espressa». La rinuncia o transazione non può pertanto essere ritenuta implicita in deliberazioni di altro contenuto, quale la delibera di approvazione del bilancio, che, come l’art. 2343 c.c. chiarisce, non implica liberazione degli amministratori, dei direttori generali e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale.

La necessità del contenuto “espresso” della delibera è data dal fatto che le rinunce o transazioni possano considerarsi valide ed efficaci solo se sufficientemente specifiche. Ciò comporta, in particolare, che una generica delibera di “manleva” per l’attività svolta dagli amministratori, eventualmente rilasciata dall’assemblea al momento della cessazione di questi ultimi dalla carica, non possa essere valutata come rinuncia all'azione sociale di responsabilità. Né appare consentito che la rinuncia all’azione possa validamente operare prima che il danno si sia verificato e sia quindi sorta la possibilità di agire per il suo risarcimento. Ciò non tanto perché sia difficile descrivere in via preventiva gli elementi identificativi del diritto a cui, in ipotesi, si rinuncerebbe, quanto perché in tal caso manca lo stesso oggetto della rinuncia.

APA del gruppo Acea S.p.A.

 

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